Fino al 4 aprile le candidature per i revisori negli enti locali

Pubblicato il 31 marzo 2012 E' il 4 aprile 2012 il termine entro cui i dottori commercialisti ed esperti contabili, che non hanno mai presentato la richiesta per diventare revisore contabile presso un ente locale, sono chiamati ad inoltrare la propria candidatura all'ente prescelto.

Lo afferma, con la nota informativa n. 28 del 30 marzo 2012, il Presidente Cndcec, Siciliotti, in una lettera inviata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini, ricordando che l'adempimento è richiesto dall'articolo 4, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23.

A regime, la richiesta, per essere inseriti nell'elenco dei revisori degli enti locali, va presentata per via telematica al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero stesso, entro il termine indicato nell'apposito avviso che sarà pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” oltre che sul sito del ministero.

Per quanto riguarda gli aspetti critici che presenta l'emanato decreto n. 23/2012, la nota Cndcec aggiunge che interventi diretti a richiedere opportune modifiche della normativa saranno decisi e operati nelle sedi apposite.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy