Fino al 30 giugno immatricolazioni prive di “codice”

Pubblicato il 05 febbraio 2009 È stata emanata ieri, congiuntamente dall’agenzia delle Entrate e dal Dipartimento per i trasporti terrestri del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la circolare n. 3/E, con l’obiettivo di sciogliere i dubbi interpretativi ancora esistenti in materia di importazioni di automobili. Nonostante il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 25 ottobre 2007, che ha introdotto particolari controlli in caso di acquisto intracomunitario di autoveicoli, gli operatori commerciali hanno più volte richiesto chiarimenti soprattutto per ciò che atteneva la modalità di rilascio del codice antifalsificazione, le importazioni di autoveicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e le immatricolazioni di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici. Con il nuovo documento di prassi, l’Agenzia ribadisce che i veicoli dotati di codice di antifalsificazione sono esclusi dalla disposizione antifrode e possono essere immatricolati senza l’abilitazione all’immatricolazione e senza il versamento dell’Iva con il modello “F24 Iva auto UE”. Nel caso in cui il CED della direzione generale per la Motorizzazione non abbia ancora rilasciato il codice antifalsificazione, fino al 30 giugno 2009 è possibile optare per l’autocertificazione, usando i modelli allegati alla presente circolare. Dopo tale data, in assenza del rilascio del codice, sarà necessario attestare l’avvenuto assolvimento dell’Iva relativa alla prima cessione interna. Pertanto, fino al prossimo 30 giugno, le filiali delle case costruttrici estere possono immatricolare gli autoveicoli anche senza il codice di antifalsificazione, purché venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la presentazione della richiesta del codice e lo status di filiale di casa costruttrice estera. Il codice di antifalsificazione non può essere sostituito dal codice di immatricolazione OE/OA oppure dalla dichiarazione di conformità, che non esonerano dall'obbligo di attestare il versamento Iva tramite il modello “F24 auto UE”.
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