Contributo pubblico concesso e poi revocato? Pa risarcisce l'affidamento del privato

Pubblicato il 26 ottobre 2019

Responsabilità della Pubblica amministrazione se, dopo aver ammesso un’iniziativa imprenditoriale a finanziamento, ne comunica, dopo diversi, anni l’esclusione.

Secondo il Consiglio di Stato, la Pa deve ritenersi responsabile per la violazione dei canoni di correttezza e buona fede qualora, dopo aver ammesso un’impresa ad un determinato finanziamento, inserendola anche nella relativa graduatoria per la fruizione delle risorse stanziate, a distanza di anni, poi, in sede di rendicontazione, rappresenti che questa non rientrava fra quelle ammissibili in base alla normativa europea di riferimento.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza n. 7246 del 24 ottobre 2019, dove è stato spiegato che, nell’ipotesi come quella descritta, il carattere doveroso e vincolato per la Pubblica amministrazione di evitare l’indebita erogazione di risorse pubbliche (procedendo, ove le stesse siano state già erogate, al loro recupero), non esclude che per effetto della sua pregressa condotta possa essersi formato, in capo al privato, un ragionevole affidamento nella legittimità del riconoscimento dei contributi in proprio favore.

Affidamento che – precisano i giudici amministrativi - potrebbe indurlo a portare avanti l’iniziativa imprenditoriale e a sostenere i relativi oneri nella legittima convinzione che gli stessi sarebbero stati coperti dalle risorse pubbliche.

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio di Stato, in parziale riforma di una sentenza del Tar, ha accolto il ricorso incidentale promosso da una Snc nella parte relativa alla domanda di risarcimento danni inoltrata nei confronti della Regione Veneto, per responsabilità precontrattuale di detto Ente che si era avveduto dell’inammissibilità della domanda di contributo della società solo nella fase procedimentale successiva all’emanazione della delibera giuntale, ossia solo decorsi ben cinque anni da tale delibera.

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