Finanziamento con imposta sostitutiva anche se il cessionario non è una banca

Pubblicato il 19 febbraio 2018

Con la risoluzione n. 17 del 16 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate risponde all’istanza di interpello sollevata da un notaio che chiedeva di conoscere se la cessione, a titolo oneroso, da parte di una banca ad una società, di un credito derivante da un precedente finanziamento a medio termine, garantito da ipoteca e assoggettato a imposta sostitutiva, rientrasse nel regime sostitutivo di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr 601/1973.

Nello specifico, il professionista chiedeva di sapere se, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, sia sufficiente che il cedente rivesta la qualifica di azienda o istituto di credito, oppure se sia necessario che entrambe le parti del contratto (sia il cedente che il cessionario) rivestano la suddetta qualifica. Ciò alla luce di quanto asserito dall’Amministrazione finanziaria, nella risoluzione ministeriale del 18 aprile 1988, n. 310273, nella quale si legge che il presupposto soggettivo per il riconoscimento del beneficio deve ricorrere anche in capo al cessionario.

Ambito soggettivo più ampio

Nella risposta offerta con risoluzione n. 17/E/2018, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come a seguito delle modifiche apportate all’articolo 15 del citato Dpr 601/73 dall’articolo 22, comma 2, del Dl 91/2014, “sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative”, oltre alle operazioni di finanziamento in senso stretto, anche altri atti inerenti al contratto di finanziamento, come le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti e le successive cessioni dei relativi contratti o crediti e delle relative garanzie.

Con il citato Dl n. 91 del 2014, inoltre, è stato ampliato l’ambito applicativo del regime sostitutivo dell’imposta sui finanziamenti, di cui al successivo articolo 17 del DPR n. 601 del 1973. Infatti è stato aggiunto proprio l’articolo 17bis, che amplia la platea dei soggetti, diversi dalle banche, che possono concedere finanziamenti a medio e lungo termine cui si applica, a richiesta, il regime sostitutivo citato.

In virtù di quanto ricordato, la risoluzione n. 17/E specifica quindi che: è da ritenersi che l’effetto sostitutivo derivante dall’applicazione dell’imposta sui finanziamenti operi, tra l’altro, con riferimento alle cessioni di credito derivanti da finanziamenti soggetti ad imposta sostitutiva ed ai trasferimenti di garanzia posti in essere dalle banche (nonché dagli altri soggetti ‘qualificati’ individuati dalle norme in argomento), a prescindere dalla natura del soggetto cessionario.

Infatti, il novellato articolo 15 non prevede quale condizione per l’applicabilità del regime sostitutivo particolari requisiti in capo al soggetto cessionario del credito e subentrante nella relativa garanzia. Pertanto, si può concludere che anche all’atto di cessione del credito derivante da un finanziamento soggetto ad imposta sostitutiva, con trasferimento della relativa garanzia ipotecaria, si può applicare l’effetto sostitutivo previsto dall’articolo 15, Dpr n. 601/73, anche se il cessionario del credito è un soggetto diverso da un’azienda o istituto di credito.

Ciò vuol dire che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine, è sufficiente che il cedente sia un’azienda o istituto di credito, mentre non è richiesto che anche il cessionario rivesta la stessa qualifica.

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