Il 19 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante il “Riconoscimento alle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche e vitivinicole, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti per il periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020”.
Lo sgravio contributivo è stato introdotto dall’art. 222, co. 2 del D.L. n. 34/2020 “cd. “Decreto Rilancio”, così come modificato dall’art. 58-quater del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”).
Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta dai datori di lavoro, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza e assistenza obbligatoria previsti dalla normativa vigente spettanti nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.
Lo sgravio è riconosciuto dall'INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese. L’Istituto Previdenziale, inoltre, provvede ad emanare, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una circolare relativa all'esonero straordinario recante, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.
In attesa della messa a disposizione da parte dell'INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell'esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell'agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime.
In caso di esito favorevole dell'istanza:
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