Si approssima il termine ultimo fissato dall'INPS per il versamento della contribuzione eccedente dovuta dalle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (e non solo) per beneficiare dell'esonero contributivo riconosciuto dal decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Gli importi residui eccedenti l’esonero sono da versare, infatti, entro il prossimo 6 maggio.
Gli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
L’esonero straordinario dal versamento della contribuzione è riconosciuto con riferimento sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro, sia per la contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Non sono oggetto di esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Lo scorso 28 marzo l'INPS ha comunicato (messaggio 1° aprile 2022, n. 1480) l’importo dell’esonero contributivo autorizzato alle imprese la cui domanda di sgravio è stata accolta.
La comunicazione è stata effettuata con diverse modalità. Più nel dettaglio:
Le risorse disponibili sono risultate sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute dalle aziende e l’importo definitivo è stato autorizzato dall'INPS nei limiti del massimale individuale di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo vigenti alla data in cui è stato reso disponibile il modulo di domanda (4 novembre 2021).
Con lo stesso messaggio n. 1480 del 2022 l'Istituto ha comunicato alle imprese la data di versamento della contribuzione dovuta in quanto eccedente rispetto all’importo autorizzato, ossia il 27 aprile 2022 (30 giorni dalla comunicazione dell’importo autorizzato).
Successivamente l'INPS ha differito tale termine al 6 maggio 2022 accogliendo le segnalazioni dei professionisti intermediari delle aziende agricole, i quali avevano evidenziato due principali criticità:
Per i datori di lavoro agricoli, infatti, l’esonero contributivo:
- per i mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da versare relativo alle competenze del IV trimestre 2020;
- per il mese di gennaio 2021 riduce l’importo da versare per le competenze del I trimestre 2021.
Per i lavoratori autonomi in agricoltura invece l’esonero contributivo:
- per i mesi di novembre e dicembre 2020 riduce l’importo da pagare per la III e/o IV rata dell’emissione 2020;
- per il mese di gennaio 2021 riduce l’importo da versare per la I rata dell’emissione 2021.
Il pagamento della contribuzione esclusa dall’esonero può essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero mediante rateazione nel rispetto delle condizioni contenute nel “Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa”.
Il versamento va effettuato utilizzando la codeline originaria inviata per il pagamento di ciascuna rata.
L'INPS comunica che, stante il fatto che riconoscimento dell’esonero è subordinato alla verifica della regolarità della contribuzione obbligatoria tramite la procedura “Durc On Line” e che l’attestazione di irregolarità comporta il recupero dell’esonero fruito, ai fini della verifica della regolarità contributiva, fino al 6 maggio 2022, gli importi residui eccedenti l’esonero non devono essere richiesti con l’invito a regolarizzare.
Con riferimento all'ipotesi di versamento rateale infine valgono le seguenti regole.
Salva la volontà di pagare in unica soluzione, se il beneficiario dell'esonero vuole regolarizzare, mediante rateazione, partite a debito notificate con l’invito a regolarizzare dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022, la domanda deve comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero.
Il contribuente che, alla data del 6 maggio 2022, vuole regolarizzare la propria esposizione debitoria in modalità rateale ma ha in corso una rateazione principale:
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