Fermo tecnico liquidato equamente
Pubblicato il 29 gennaio 2010
E' possibile che il danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'auto danneggiata venga liquidato equamente anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo in quanto rileva, a tal fine, la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1688 depositata il 27 gennaio 2010. Con l'occasione, la Corte di legittimità ha, altresì, spiegato che, con riferimento al risarcimento del danno da fatto illecito, poiché lo stesso “si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (articolo 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente”. L'automobilista, quindi, oltre al fermo tecnico ha diritto ad essere rimborsato, con anticipo, di tutte le spese sostenute per il veicolo, compresa l'Iva.