Fermo amministrativo: no a termini perentori per esecuzione

Pubblicato il 21 luglio 2020

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso da una società di riscossione contro la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato ad un contribuente.

Il Tribunale, a conferma della decisione del Giudice di pace, aveva ritenuto che l’autorità, dopo aver disposto il fermo, non avesse dato corso al pignoramento nei termini di legge.

Da qui il ricorso in sede di legittimità della società di riscossione per asserita violazione di legge, posta l’inesistenza, in generale, di termini entro i quali procedere all'esecuzione.

La Suprema corte, con ordinanza n. 15349 del 17 luglio 2020, ha ritenuto fondata tale impugnazione, ribadendo che non esistono disposizioni di legge o di decreto ministeriale che impongano di procedere all'esecuzione forzata entro termini perentori dal fermo.

Il fermo amministrativo – si legge nella decisione - è comunemente ritenuto una misura afflittiva, volta proprio a indurre il debitore all'adempimento sottraendogli la disponibilità del bene.

Fermo amministrativo: se illegittimo il contribuente può sempre impugnarlo

Sono stati considerati irrilevanti, in tale contesto, il principio di buona fede e l'articolo 24 Cost. richiamati dai giudici di merito nella decisione opposta: da un lato, l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e non è assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.

Difatti, il contribuente che si ritenga leso nei suoi diritti può sempre agire per sentir dichiarare illegittimo il fermo, senza essere tenuto a sopportarne, sine die, gli effetti.

Inoltre, il fermo ha proprio la funzione di “spingere il cittadino all'adempimento”, ferma la possibilità di esperire i rimedi di legge per farne valere l'illegittimità.

In definitiva, la decisione impugnata è stata cassata con contestuale e definitivo rigetto dell'opposizione avverso il fermo amministrativo in oggetto.

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