Ferie non godute 2022: versamento contributi entro il 20 agosto 2024

Pubblicato il 06 agosto 2024

Entro il 20 agosto 2024 i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi riguardanti le ferie maturate e non godute dai propri lavoratori dipendenti nell’anno 2022.

Ferie non godute: cosa deve fare il datore di lavoro

Il 30 giugno 2024 ha segnato la fine del periodo di 18 mesi entro il quale i datori di lavoro erano obbligati a garantire ai propri dipendenti l'effettiva fruizione delle ferie maturate nel 2022. Le ferie non completamente o parzialmente godute obbligano i datori di lavoro ad anticipare i contributi sulla retribuzione corrispondente alle ferie residue.

In assenza di norme contrattuali specifiche, l'obbligo contributivo sorge dopo diciotto mesi dalla fine dell'anno solare in cui le ferie sono state maturate.

Pertanto, per le ferie maturate nel 2022 e non fruite entro il 30 giugno 2024, i datori di lavoro dovranno calcolare e versare i relativi contributi entro il 20 agosto 2024.

Tale adempimento evita al datore di lavoro di incorrere in sanzioni di natura amministrativa.

Termine per il godimento delle ferie e regolamentazioni

La contrattazione collettiva può prevedere un prolungamento del termine di 18 mesi entro il quale devono essere godute le ferie annuali, con il consenso del lavoratore, purché non venga compromessa la funzione delle ferie.

La scadenza per il pagamento dei contributi è definita dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dalla contrattazione collettiva, dai regolamenti aziendali o dagli accordi individuali, nel rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione Oil 132/1970.

L’inottemperanza all’obbligo di versamento della contribuzione sulle ferie maturate e non godute comporta una violazione degli altri obblighi di legge, con conseguente impossibilità di fruire di eventuali agevolazioni contributive, fino al ripristino dell’irregolarità e per il solo lavoratore interessato dalla violazione.

Versamento e recupero dei contributi

Secondo la delibera Inps 5/1993, l'indennità sostitutiva delle ferie è ricompresa tra gli elementi della retribuzione imponibile, per i quali i datori di lavoro sono tenuti a effettuare i relativi versamenti contributivi. Pertanto, i datori dovranno aggiungere alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di luglio 2024 l’importo corrispondente alle ferie non godute e procedere al versamento dei contributi entro la consueta scadenza del mese di agosto.

I versamenti contributivi con scadenza dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 dello stesso mese senza maggiorazioni.

Al momento dell’effettiva fruizione delle ferie non godute da parte del lavoratore, il datore di lavoro potrà recuperare la contribuzione versata a tale titolo tramite l’utilizzo della causale "Ferie" nel flusso Uniemens.

ATTENZIONE: Il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva viene sospeso nei casi di impedimenti legittimi, come interruzioni temporanee della prestazione lavorativa per malattia, maternità e/o concessione di Cigo, Cigs e Cig in deroga.

Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa.

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