Ferie 2022 non godute entro il 30 giugno 2024: in scadenza i contributi INPS

Pubblicato il 13 giugno 2024

In scadenza, al 30 giugno 2024, le ferie non godute dell’anno 2022. Tempi di verifica per le imprese che dovranno impegnarsi a far fruire ai propri lavoratori dipendenti le ferie maturate ed ancora non godute nel corso dell’anno 2022.

Ai sensi dell’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto:

In caso di mancato godimento delle ferie, le imprese dovranno provvedere al versamento della contribuzione previdenziale sulle ferie maturate e non godute relative all’anno 2022 entro il  20 agosto 2024.

Regole generali sulla fruizione delle ferie

L’art. 36 della Carta Costituzionale sancisce che il lavoratore deve godere di un periodo di ferie retribuite annuali irrinunciabili al fine di consentire allo stesso il recupero delle energie psicofisiche.

Ai sensi dell’articolo 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, il periodo di ferie non può essere inferiore a 4 settimane, fatta salva la possibilità di prevedere condizioni di miglior favore dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina di determinate categorie professionali.

Il c.d. periodo minimo legale deve essere goduto:

ESEMPIO: Il lavoratore che ha maturato le ferie nel 2022 dovrà fruire  del periodo minimo legale di due settimane entro il 31 dicembre 2022, mentre dovrà godere delle restanti due settimane di ferie entro il 30 giugno 2024.

NOTA BENE: Alcuni CCNL potrebbero prevedere ulteriori giorni di ferie (eccedenti il periodo minimo legale) da far fruire anche in modo frazionato. 

Le ferie non possono essere, neanche parzialmente, monetizzate in busta paga. Tuttavia, tale divieto può essere derogato nei seguenti specifici casi:

Violazioni delle disposizioni e regole aziendali

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall’art. 18-bis, del medesimo riferimento normativo, come rideterminata con le modifiche introdotte dal 1° gennaio 2019, dall’art. 1, comma 445, legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Di seguito la tabella riepilogativa.

Violazione

Fattispecie

Sanzione dal 1° gennaio 2019

Periodo annuale di ferie
(Art. 10, c. 1)

 

Violazione che riguarda fino a 5 lavoratori

Da € 120 ad € 720

 

Violazione che riguarda da 6 a 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni

Da € 480 ad € 1.800

 

Violazione che riguarda più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni

Da € 960 ad € 5.400 senza possibilità di pagamento in misura ridotta

 

NOTA BENE: L’inottemperanza alle disposizioni sopracitate configurano una violazione del contratto collettivo applicato in azienda o, comunque, la violazione degli altri obblighi di legge, sicché – sino al ripristino dell’irregolarità e per il solo lavoratore interessato dalla violazione – appare preclusa la possibilità di godere di eventuali agevolazioni contributive così come previsto dall’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di non incappare nelle violazioni di cui sopra, il datore di lavoro può programmare annualmente il c.d. piano ferie.

Potrebbe, quindi, essere opportuno, acquisire entro una certa data le specifiche esigenze manifestate dai lavoratori per poi valutarne la compatibilità con le esigenze e l’organizzazione delle attività produttive dell’impresa eventualmente variando i periodi prescelti dai lavoratori dipendenti.

Sarà onere del datore di lavoro comunicare eventuali variazioni apportate ad ogni singolo lavoratore, rispettando un congruo preavviso che permetta al lavoratore l’organizzazione del proprio riposo psicofisico.

Altresì, mediante l’adozione di un apposito regolamento aziendale potranno fissarsi le tempistiche di cui sopra nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sopra riportate.

Esempio di disposizioni nel regolamento aziendale

Le ferie verranno maturate secondo le prescrizioni del CCNL di riferimento. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che espressa al godimento annuale delle ferie.

Le ferie dovranno avere normalmente carattere continuativo nel periodo feriale estivo (giugno-agosto). I lavoratori entro il 31 marzo di ogni anno dovranno far pervenire alla Direzione aziendale la richiesta dei periodi preferenziali prescelti. Sarà cura dell’Organo amministrativo, previa eventuale riunione con gli interessati, entro il 30 aprile di ogni anno definire l’effettivo periodo feriale dei dipendenti e collaboratori secondo criteri di turnazione che tengano conto sia delle esigenze produttive dell’Azienda che del desiderio espresso dai lavoratori.

Eventuali ulteriori richieste inerenti a periodi feriali diversi potranno essere avanzate con un preavviso minimo di quindici giorni e dovranno, comunque, essere espressamente autorizzati dalla Direzione aziendale. Diversamente, verranno considerate come assenze ingiustificate.

Salvo che nel periodo estivo, è generalmente preclusa la possibilità di richiedere un periodo di ferie superiore a tre giornate consecutive nel periodo settembre – maggio.

Scadenza contributiva sulle ferie non godute, cosa fare

Allo scadere del termine dei 18 mesi successivi ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione previdenziale sul residuo in scadenza.

Il momento impositivo, come esplicitato nella circolare 15 gennaio 2002, n. 15, è da rilevarsi nella previsione legale o contrattuale che regolamenta la fruizione delle ferie.

Entro il 30 giugno 2024, dunque, i datori di lavoro saranno tenuti a:

ATTENZIONE: Come precisato dall’Istituto previdenziale, l’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26 marzo 1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Pertanto, i datori di lavoro potranno sommare, come termine ultimo, l’emolumento figurativo in argomento sulla retribuzione imponibile del mese di luglio con versamento al mese di agosto.

Si evidenzia che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso per ferie non godute (ancorché non erogato/erogabile) non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie, dovendosi ritenere ammissibile che le stesse vengano effettivamente godute in un periodo successivo al momento impositivo.

In tal caso, avendo già il datore di lavoro provveduto a versare la contribuzione dovuta sul residuo di ferie scaduto, potrà recuperare quanto versato a tale titolo esponendo la specifica variabile retributiva avente causale “FERIE” idonea a diminuire l’imponibile dell’anno e del mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, a recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.

L’elemento “CausaleVarRetr” è reperibile da “DatiRetributivi” > “VarRetributive”.

Specificatamente, stando al manuale tecnico dell’istituto, conforme alle indicazioni della circolare INPS 9 novembre 2018, n. 106, la predetta causale “FERIE”, avente il significato di avvenuta fruizione di ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale, può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno e consente, per l’appunto, di diminuire l’imponibile della denuncia originaria di un importo pari a quanto indicato nell’elemento “ImponibileVarRetr”, determinando, contestualmente, un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento “ContributoVarRetr”.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

INPS – Circolare 15 gennaio 2002, n. 15

INPS – Circolare 9 novembre 2018, n. 106

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