A seguito della convenzione sottoscritta tra Federterziario e INPS per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, l’Istituto previdenziale, con la Circolare 16 luglio 2021, n. 110, rende note le modalità applicative per il versamento.
La predetta convenzione, attualmente valida sino al 31 dicembre 2023, è rinnovabile per un ulteriore triennio previa verifica dei requisiti necessari per la stipula.
La riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte alla predetta associazione, avverrà da parte dell’Istituto previdenziale – esclusivamente per le aziende in regola con i versamenti – unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con le medesime periodicità e modalità.
Effettuati i versamenti dovuti a titolo di contribuzione obbligatoria, l’Istituto provvederà a stornare all’Associazione le quote di contributo contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti al flusso Uniemens siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione delle denunce contributive ed i flussi dei modelli di versamento F24.
Ad ogni buon conto, l’INPS rimane estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione datoriale, sicché l’Ente si intende esonerato da qualsivoglia responsabilità concernente i suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi ad eventuali richieste di restituzione delle somme versate dalle imprese.
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