Con la Circolare n. 86 del 17 giugno 2021, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali di cui al D.I. n. 103594/2019, con particolare riferimento alle prestazioni straordinarie garantite dal medesimo.
A tal proposito, sono state fornite anche le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 103594/2019:
In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di assegni straordinari, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso:
A tal fine l’azienda individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’azienda, ai quali saranno fornite le credenziali di accesso.
Ai sensi dell’art. 6, co. 13, del D.I. n. 103594/2019, la misura e la durata degli assegni straordinari sono determinate dagli accordi sindacali aziendali con riferimento al periodo compreso fra la cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.
L’assegno può essere determinato con due modalità, in base a quanto stabilito dall’accordo aziendale:
A decorrere dal mese di luglio 2021 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il c.a. “1Z”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
I datori di lavoro dovranno versare la contribuzione dovuta da ottobre 2019 (decorrenza del Fondo di solidarietà in oggetto) al mese di giugno 2021 entro il 16 settembre 2021.
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