E’ in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale n. 98187 del 20 dicembre 2016 che istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Il Fondo è volto ad assicurare nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati, che occupano più di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali non siano stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi, che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Le prestazioni del Fondo sono destinate ai lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, che abbiano un’anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data della domanda di concessione del trattamento.
Specifica il D.I. n. 98187/2016 che per gli apprendisti, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
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