Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) rammenta ai propri iscritti che è possibile utilizzare la causale “eventi climatici” per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nei casi di temperature superiori ai 35 gradi centigradi.
Parimenti a quanto stabilito dall’Inps e dall’INL, le aziende potranno utilizzare la causale FSBA istituita per le situazioni climatiche straordinarie e atmosferiche elevate (si considerano “elevate”, le temperature superiori ai 35° centigradi).
NOTA BENE: Si specifica che - ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale - possono essere considerate idonee anche le temperature inferiori ai 35° centigradi in quanto la valutazione dovrà essere eseguita non solo con riferimento alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che solitamente sono più elevate rispetto a quelle reali.
Il Fondo FSBA riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni derivante da motivi di rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi i casi in cui le sospensioni avvengano a causa delle temperature eccessive.
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