Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste in caso di violazione di norme tributarie, le norme sanzionatorie sopravvenute “più favorevoli” devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, compresa la sede di legittimità, e ciò all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo.
Questo ai sensi del Decreto legislativo n. 472/1997, articolo 3, che ha esteso il principio del favor rei anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui, essendo in contestazione l’an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni, s'impone l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.
Lo puntualizza la Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, nel testo della sentenza n. 14964 datata 8 giugno 2018, con la quale è stato accolto il ricorso avanzato da una contribuente che, a fronte della conferma di tre avvisi di liquidazione d'imposta, aveva lamentato, tra gli altri motivi, un’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per quel che riguardava, in particolare, le sanzioni irrogate.
Secondo l’amministrazione finanziaria, la deducente aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l'acquisto della prima casa, in quanto l'immobile acquistato, grazie anche ai mezzi finanziari derivanti da due collegati contratti di mutuo, doveva essere considerato di lusso; per questo, era stato disposto il recupero del dovuto, con applicazione di interessi e sanzioni.
In particolare, la ricorrente si doleva che la CTR non avesse considerato la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione dell'articolo 8, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Errore sulla norma tributaria), ritenendo, pertanto, inapplicabili le sanzioni che, unitamente agli altri accessori, erano pretese dal Fisco.
Successivamente ai fatti contestati, infatti, era entrato in vigore il nuovo regime sull’individuazione degli immobili di lusso, per cui la Suprema corte, pur confermando l’indebito godimento dell’agevolazione e, quindi, il recupero delle imposte dovute, per quel che concerneva le sanzioni amministrative, le ha ritenute non più applicabili proprio in considerazione del richiamato principio del favor rei.
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