Fatturazione soggettivamente inesistente. Costi indeducibili

Pubblicato il 27 ottobre 2015

I costi documentati in fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non possono essere dedotti ai fini delle imposte dirette dal committente/cessionario che consapevolmente li abbia sostenuti, in quanto essi sono espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività di impresa, comportando la cessazione del requisito dell'"inerenza" tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale.

Pertanto la consapevolezza, da parte del contribuente, di partecipare ad un sofisticato sistema di frode fiscale, comporta la indeducibilità di qualsiasi componente negativa (costi e spese) riconducibile a tali fatti, atti o attività qualificabili come reato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 42994 depositata il 26 ottobre, nel respingere il ricorso di un contribuente, avverso l'ordinanza con cui era stato confermato il sequestro di alcuni suoi beni per reati tributari.

Al ricorrente, in particolare, in qualità di rappresentante di una s.r.l., veniva contestato di aver indicato nelle dichiarazioni dei redditi ed Iva di alcune annualità, elementi passivi fittizi derivanti dall'annotazione di fatture per operazioni inesistenti.

Avverso l'ordinanza di sequestro, il contribuente lamentava  come detta misura non avrebbe dovuto essere disposta con riferimento alla contestata evasione del tributo relativo alle imposte sui redditi. Ciò poichè la transazione in questione, dal punto di vista oggettivo, era vera e reale; sicchè, seppur compiuta con un soggetto diverso da quello risultante dalla fattura (dunque inesistenza solo soggettiva), il costo era stato effettivamente sostenuto dalla società rappresentata e dunque deducibile ai fini delle imposte sui redditi, concorrendo alla determinazione del reddito tassabile ai fini Ires.

Indeducibilità dei costi nelle "frodi carosello"

Ma la Cassazione, respingendo la censura, ha chiarito che in vicende analoghe alla presente (e note con il nome di "frodi carosello"), la condotta colposa e consapevole del concessionario, così come impedisce l'insorgenza del diritto alla detrazione dell'Iva per mancato perfezionamento dello scambio – non essendo l'apparente cedente, l'effettivo fornitore della prestazione – allo stesso modo comporta l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.

E' reato, anche la fatturazione soggettivamente falsa 

Sicché il delitto di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui al D.Lgs. 74/2000 art. 2 – nella specie contestato – è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto che ai fini dell'imposta sui redditi.  

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