Arriva l’ufficialità della proroga della fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione.
A sancirlo il Decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 148 dello stesso giorno. Il Decreto legge entra in vigore il 29 giugno 2018.
Il provvedimento del Consiglio dei ministri, oltre a contenere la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, preserva l’utilizzo della scheda carburante fino al 31 dicembre 2018 e conferma, con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo di utilizzare carte di credito, carte di debito, carte prepagate, in generale mezzi di pagamento tracciabili, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell’Iva per gli acquisti di carburante.
Nel DL n. 79/2018 non vi è alcun accenno al rinvio dell’obbligo di entrata in vigore della fatturazione elettronica per la filiera degli appalti pubblici.
Con riferimento a questi ultimi, infatti, l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con una Pubblica amministrazione resta fermo al 1° luglio 2018.
Si tratta nello specifico di tutte quelle prestazioni dei subappaltatori e subcontraenti che operano nell'ambito di un contratto pubblico, per esempio: appalti di lavori, forniture, servizi e concessionari, anche nei cosiddetti settori speciali disciplinati dal Dlgs 50/2016.
Resta, ora, da vedere se si è trattato di una semplice dimenticanza del Governo, che potrà essere corretta in Commissione finanze della Camera, oppure di una scelta consapevole.
Con il Dl 79/2018 vengono apportate modifiche all'articolo 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018), pertanto, dal 1° luglio 2018, la fattura elettronica diventa obbligatoria per:
le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione;
le prestazioni di servizi rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.
Il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita Iva presso gli impianti stradali di distribuzione, invece, è stato disposto proprio al fine di uniformare la procedura con quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati.
Di conseguenza, fino all’entrata in vigore del nuovo obbligo, i suddetti soggetti potranno continuare a documentare gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradali utilizzando la carta carburante oppure attraverso il pagamento con mezzi tracciabili.
Fino al 31 dicembre 2018, quindi, la cessione di carburanti per autotrazione dai distributori stradali non saranno soggette a certificazioni (art. 2 del Dpr 696/1996), e coloro che agiscono nell’ambito del regime d’impresa, arti e professioni, potranno continuare - fino a tale data - a certificare l’acquisto attraverso la scheda carburanti o attraverso il pagamento con mezzi elettronici tracciabili.
Con il provvedimento di ieri, sembra che il Governo abbia optato per il cosiddetto "doppio binario", concedendo ancora 6 mesi di tempo per l’utilizzo della carta carburante e, al contempo, permettendo a chi si era organizzato in vista dell'entrata in vigore del 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica, di perseguire tale strada in via facoltativa.
Ai fini della deducibilità delle spese per carburante per autotrazione, a partire dal 1° luglio 2018, scatta comunque l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.
Infatti, dal 1° luglio 2018 la deducibilità del costo ai fini delle imposte dirette in applicazione dell’articolo 164 del Tuir sarà possibile solo se il pagamento avverrà in forma tracciata, ossia utilizzando carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, che sono soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati identificativi dei soggetti che intrattengono con i medesimi qualsiasi rapporto finanziario oppure che effettuano qualsiasi operazione avente natura finanziaria.
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