La fattispecie delittuosa dell’emissione di fattura falsa incarna il pericolo astratto. Per la sua configurazione è sufficiente il compimento dell’atto. Il momento di consumazione del reato corrisponde al momento dell’emissione della fattura. Il dolo deriva dalla volontà dell’autore e dalla sua coscienza di stare emettendo o di stare utilizzando fattura per operazioni inesistenti che portano a frodare il Fisco.
Ai fini dell’invocata ipotesi attenuata - veniamo così al caso concreto della sentenza di Cassazione qui a commento (sezione III penale, numero 19907/2010) – prevista dall’articolo 8, comma 3 del D. Lgs. n. 74 del 2000, l’importo stabilito in somme inferiori a 154.937,07 euro, che ridurrebbe la pena detentiva, riguarda la non rispondenza al vero dell’indicato in fattura, non la somma che l’utilizzatore ha dedotto, ovvero il beneficio fiscale.
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