In risposta ad un’istanza di interpello presentata dalla regione Campania sul trattamento, ai fini Iva, delle prestazioni educative rese nei suoi confronti dalle Fattorie didattiche accreditate, l’agenzia delle Entrate ha confermato l’applicazione dell’esenzione di cui al punto 20 dell’articolo 10, Dpr n. 633/1972. Cioè, le prestazioni didattiche ed educative svolte dalle Fattorie didattiche accreditate a favore degli enti regionali godono del regime di esenzione dell’Imposta sul valore aggiunto. Interpretando il punto 20 del suddetto articolo 10, l’Agenzia ha confermato che per agire in esenzione d’imposta i soggetti interessati devono rispettare due requisiti:
- uno oggettivo, relativo alla natura educativa delle prestazioni;
- uno soggettivo, relativo al fatto che le prestazioni devono essere rese da soggetti riconosciuti dalla pubblica amministrazione.
Pertanto, nel caso in cui risultano soddisfatti entrambi questi requisiti - come nell’esempio delle Fattorie didattiche che rilasciano appunto prestazioni di natura educativa e didattica e sono iscritte in apposito albo regionale - si può confermare che le prestazioni rese da tali soggetti beneficiano del regime di esenzione Iva.
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