Integra il reato di calunnia, la condotta del privato che denunci lo smarrimento di assegni bancari dopo averli consegnati in pagamento ad altro soggetto, simulando così, ai danni del prenditore del titolo, le tracce del reato di furto o di ricettazione.
E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, confermando la responsabilità per calunnia di un soggetto che aveva falsamente denunciato alle forze dell’ordine lo smarrimento ed il furto di un assegno tratto su conto corrente presso un Istituto di credito. Il prevenuto aveva così incolpato di ricettazione ed appropriazione di cose smarrite il prenditore del titolo, che aveva invece ricevuto l’assegno dal primo, a garanzia della restituzione del deposito, ricevuto in conto vendita, di alcuni orologi di antiquariato.
Devalutata inoltre dalla Corte – con sentenza n. 40021 del 26 settembre 2016 - rispetto alla raggiunta affermazione di responsabilità, la dedotta anteriorità della denuncia rispetto alla negoziazione del titolo.
Il rapporto temporale, difatti, tra denuncia di smarrimento e consegna del titolo – e quindi anche l’eventuale anteriorità della prima rispetto alla seconda – non assume alcuna rilevanza quanto all'integrazione del reato di calunnia, ove sussista tra le due azioni uno stretto e funzionale collegamento soggettivo ed oggettivo, risultando altrimenti integrata la meno grave figura della simulazione di reato.
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