La disciplina che regola le false comunicazioni sociali è stata oggetto di varie modifiche legislative tra le quali l’ultima operata dalla Legge 27 maggio n. 69 del 2015 (in vigore dal 14 giugno 2015), che disegna l’attuale formulazione degli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter, 2622 del codice civile.
Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali è costituito da due fattispecie incriminatrici (articoli 2621 e 2622) che si differenziano per la tipologia societaria, e da altre due norme, l’articolo 2621 bis e 2621 ter, riferite solamente all’articolo 2621, le quali disciplinano l’una, una diminuzione di pena nei casi di lieve entità, l’altra una causa di non punibilità per la “particolare tenuità” del fatto.
Gli articoli 2621 dal titolo “false comunicazioni sociali” e l’articolo 2622 dal titolo “false comunicazioni sociali delle società quotate”, presentano alcune differenze. Innanzitutto il primo si riferisce generalmente alle società commerciali, il secondo alle società quotate e società ad esse equiparate. In secondo luogo nel disposto di cui all’articolo 2621 oggetto della condotta sono i “fatti materiali rilevanti”, invece nell’articolo 2622 soltanto “fatti materiali”, senza il connotato della rilevanza. Altre differenze riguardano l’aspetto sanzionatorio e, nello specifico, la condotta relativa all'art.2621 è punita più lievemente (con la reclusione da 1 a 5 anni), la condotta di cui al' art.2622 è punita più gravemente (con la reclusione da 3 a 8 anni).
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