Falsità sull’assegno bancario non trasferibile. Fattispecie depenalizzata

Pubblicato il 23 luglio 2018

Rientra nella fattispecie di cui all’articolo 485 del codice penale, oggi depenalizzato, il falso realizzato sull’assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità.

Lo precisa l’informazione provvisoria n. 19 del 19 luglio 2018 della Corte di cassazione, Sezioni Unite penali.

Quindi, si tratta di un’ipotesi da riportare nella fattispecie di scrittura privata ex articolo 485 c.p., che risulta abrogata dal decreto legislativo n. 7/2016 e non in quella dell’articolo 491 c.p., riformulata dallo stesso decreto.

 

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