Falsità ideologica a carico del medico che rilascia certificazione senza una preventiva visita

Pubblicato il 16 maggio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18687 del 15 maggio 2012, ha rigettato il ricorso presentato da un medico avverso la decisione con cui lo stesso era stato condannato dai giudici di merito per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in quanto aveva emesso un certificato di proroga del periodo di malattia di una paziente senza effettuare la visita di rito.

Quest’ultima, a sua volta, era stata ritenuta responsabile, ai sensi dell’articolo 489 del Codice penale, per aver fatto uso del certificato medico nonostante fosse a conoscenza della relativa falsità.

Ciò che rilevava – si legge nel testo della decisione – non era che la falsa attestazione attribuita al medico attenesse alle condizioni di salute della paziente, “quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute”. Non è infatti consentito al sanitario “effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy