Sia l'assegno bancario che l'assegno circolare rientrano, tutt'ora, tra i titoli di credito che, ai sensi dell'articolo 491 del Codice penale, se falsificati, rendono penalmente rilevante la condotta.
Anche se entrambe queste tipologie di assegno sono dotate di clausola di non trasferibilità, le stesse risultano pur sempre girabili per l'incasso (cosiddetta girata impropria) ed è in questo momento che risulta certamente ancora possibile ravvisare una funzione dissimulatoria, almeno nei confronti dell'impiegato di banca e dell'istituto di credito da questi rappresentato.
Così, anche dopo l'abrogazione dell'articolo 485 del Codice penale (Falsità in scrittura privata) e la novellata formulazione dell'articolo 491 del medesimo Codice (Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito) ad opera del Decreto legislativo n. 7/2016, rimane penalmente rilevante la condotta di chi falsifica un assegno, anche se, come detto, questo sia dotato di clausola di non trasferibilità.
Così la Corte di cassazione, seconda sezione penale, nel testo della sentenza n. 8065 depositata il 20 febbraio 2018.
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