E’ stata parzialmente confermata dalla Cassazione la sentenza di merito che, nell’ambito di una vicenda relativa a un’offerta al pubblico di titoli atipici, aveva ritenuto imputabile ai funzionari, commissari ed esperti Consob, il danno, a titolo di colpa grave, subito da alcuni investitori per essere stati, questi ultimi, asseritamente tratti in inganno da prospetti informativi errati, su cui i primi non avevano evidentemente vigilato in modo adeguato.
Nell’affermare la responsabilità dei medesimi, la Corte territoriale aveva fatto espresso riferimento alla sentenza n. 4587/2009, ai sensi della quale, perché possa configurarsi l’imputabilità per danni verso i terzi in conseguenza di atti o comportamenti adottati nell’esercizio delle loro funzioni, è necessario che gli stessi abbiano agito con dolo o colpa grave, applicabile in quanto espressione di un principio generale, a chiunque sia legato da un rapporto di servizio con la Commissione.
E per la Suprema Corte – sentenza n. 23418 del 17 novembre 2016 – questo principio era stato correttamente applicato dalla decisione impugnata, la quale aveva ricercato, in capo a ciascun responsabile, adeguatamente motivando, i profili dell’elemento soggettivo della fattispecie.
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