False erogazioni INPS sono "a danno dello Stato"

Pubblicato il 01 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18311 del 16 giugno 2020, riconduce la condotta del datore di lavoro che conguaglia le somme a carico dell'Istituto Previdenziale non dovute, dichiarando falsamente di averle erogate al lavoratore, quali, ad esempio, l'indennità per malattia, gli assegni per il nucleo familiare o la cassa integrazione guadagni, alla fattispecie prevista dell’articolo 316-ter del Codice Penale, commettendo il reato di '“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. In particolare, la Corte conferma la precedente interpretazione secondo cui il conguaglio di somme non corrisposte non integra le diverse fattispecie di truffa o appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy