La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18311 del 16 giugno 2020, riconduce la condotta del datore di lavoro che conguaglia le somme a carico dell'Istituto Previdenziale non dovute, dichiarando falsamente di averle erogate al lavoratore, quali, ad esempio, l'indennità per malattia, gli assegni per il nucleo familiare o la cassa integrazione guadagni, alla fattispecie prevista dell’articolo 316-ter del Codice Penale, commettendo il reato di '“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. In particolare, la Corte conferma la precedente interpretazione secondo cui il conguaglio di somme non corrisposte non integra le diverse fattispecie di truffa o appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
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