False erogazioni INPS sono "a danno dello Stato"

Pubblicato il 01 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18311 del 16 giugno 2020, riconduce la condotta del datore di lavoro che conguaglia le somme a carico dell'Istituto Previdenziale non dovute, dichiarando falsamente di averle erogate al lavoratore, quali, ad esempio, l'indennità per malattia, gli assegni per il nucleo familiare o la cassa integrazione guadagni, alla fattispecie prevista dell’articolo 316-ter del Codice Penale, commettendo il reato di '“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. In particolare, la Corte conferma la precedente interpretazione secondo cui il conguaglio di somme non corrisposte non integra le diverse fattispecie di truffa o appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy