Falsa fatturazione. La recidiva reiterata prolunga i termini di prescrizione

Pubblicato il 08 novembre 2017

La Corte di cassazione ha confermato la decisione pronunciata dalla Corte di appello, nell’ambito di una vicenda penale che aveva visto coinvolti gli amministratori di una Srl, accusati dell’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Non prescritto il reato per l’imputato a cui è contestata la recidiva reiterata

I giudici di gravame, in particolare, avevano riformato la sentenza emessa in primo grado per quanto riguarda la posizione di tre degli imputati, rilevando che i reati loro contestati erano estinti per prescrizione.

La pronuncia liberatoria non era stata, tuttavia, estesa al quarto di loro in considerazione del fatto che la contestazione mossa a quest’ultimo era corredata dalla circostanza aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquennale, circostanza che aveva elevato il termine di prescrizione del reato a lui ascritto.

L’amministratore aveva quindi avanzato ricorso in sede di legittimità, asserendo, tra gli altri motivi, che la Corte d’appello non aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato a lui contestato in quanto aveva erroneamente calcolato, ai fini della determinazione del tempo necessario per la estinzione del reato, gli effetti della contestata recidiva per ben due volte, ossia sia ai fini dell’individuazione della pena massima applicabile per la violazione contestata, sia ai fini dell’individuazione della massima durata della proroga del termine necessario a prescrivere il reato in presenza di fattori interruttivi di tale termine.

La recidiva reiterata incide due volte

Rilievo non condiviso dalla Suprema corte la quale, con specifico riferimento a detta doglianza, ha confermato il calcolo operato in sede di merito, escludendo che quanto contestato dal ricorrente potesse comportare una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale.

La stessa, sul punto, ha precisato di ritenere corretta e di aderire alla tesi giurisprudenziale secondo cui la recidiva reiterata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale ordinario del reato, sia, in presenza di atti interruttivi, sul calcolo del termine massimo ex articolo 161, comma 2, del Codice penale.

Tra le altre precisazioni, il Collegio di legittimità ha, inoltre, ricordato che per la contestazione dell’aggravante in oggetto non è necessario l’accertamento di una precedente recidiva, essendo sufficiente l’esistenza di precedenti penali. E’ ben possibile, ossia, che l’esistenza di questo pregresso status di recidivo sia verificata nello stesso giudizio in cui venga riscontrata la pericolosità di “recidivo reiterato”.

Sulla falsa fatturazione

Con riguardo, poi, agli ulteriori motivi di ricorso, gli Ermellini hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse dato adeguatamente atto del reale contenuto dell’operazione di falsa fatturazione posta in essere, operazione che, non avendo comportato alcun passaggio materiale di denaro tra le società coinvolte, era rappresentativa di una operazione fiscalmente fittizia, rendendo evidentemente ingiustificate la annotazione e la successiva dichiarazione dei relativi importi fra le poste passive del reddito della Srl.

Per la Cassazione – sentenza n. 50619 del 7 novembre 2017 - la ricostruzione operata dai giudici di merito risultava, quindi, plausibile, essendo, da un lato, palese la mera apparenza dell’operazione e, dall’altro, non dubitabile la consapevolezza della finalità fraudolenta alla stessa sottesa.

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