Falsa denuncia contro il datore? Il dipendente rischia il licenziamento

Pubblicato il 13 ottobre 2022

Sì al licenziamento disciplinare del dipendente che ha presentato una falsa denuncia laddove risulti che lo stesso abbia agito solo con la volontà di danneggiare il datore per vendicarsi del mancato riconoscimento di un migliore inquadramento.

E' stata definitamente confermata, dalla Cassazione, la declaratoria di legittimità del licenziamento intimato a un lavoratore a cui era stato contestato di aver presentato una falsa denuncia-querela a carico del legale rappresentante della società datrice di lavoro, comportante, tra l'altro, grave nocumento all'impresa.

Il dipendente si era rivolto alla Suprema corte dopo che il recesso era stato ritenuto legittimo sia nel primo che nel secondo grado del giudizio.

Tra i motivi di doglianza, il ricorrente aveva denunciato violazione e falsa applicazione di legge nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia.

Secondo la sua difesa, la Corte territoriale aveva erroneamente disapplicato il principio di diritto secondo cui non è integrata la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento nell'ipotesi in cui il lavoratore denunci all'autorità giudiziaria fatti di reato commessi dal datore, a meno che non risulti il carattere calunnioso della querela. 

Motivo, questo, disatteso dal Collegio di legittimità, pronunciatosi, nella vicenda di specie, con ordinanza n. 29526 dell'11 ottobre 2022.

Il giudice del gravame aveva correttamente basato le proprie conclusioni uniformandosi all'orientamento espresso nella sentenza di Cassazione n. 22375/2017, ai sensi della quale "l'esercizio del potere di denuncia, riconosciuto dall'art. 333 c.p.p., non può essere fonte di responsabilità, se non qualora il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in maniera strumentale e distorta, ossia agendo nella piena consapevolezza della insussistenza dell'illecito o della estraneità allo stesso dell'incolpato".

E nel caso esaminato, era emerso che la falsa denuncia - astrattamente costituente fattispecie di reato e, comunque, condotta atta ad arrecare grave nocumento morale e materiale alla società - era stata presentata solo allorquando gli era stata ribadita l'infondatezza di alcune sue rivendicazioni in termini di inquadramento. Senza contare che dall'istruttoria era anche emerso che il legale rappresentante della società non era a conoscenza delle denunciate falsità concernenti i lavoratori.

Dalla concatenazione logica e cronologica dei fatti poteva dunque desumersi, in maniera chiara, che la denuncia querela era stata presentata non per rimuovere una situazione di illegalità o per tutelare i diritti del querelante ma con la volontà di danneggiare il datore di lavoro per vendicarsi del mancato riconoscimento delle proprie rivendicazioni.

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