La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21621 del 4 settembre 2018, ha ribadito che gli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) non precludono il potere datoriale di ricorrere ad agenzie investigative per la tutela del patrimonio aziendale né il controllo dell’adempimento delle prestazioni lavorative, quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.
Tuttavia, il controllo dell’agenzia investigativa non può riguardare in nessun caso l’adempimento né l’inadempimento dell’obbligo contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, questo perché l’attività lavorativa è sottratta alla suddetta vigilanza che deve, invece, limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione.
Stante quanto sopra, è illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore dipendente che ha fatto figurare fittiziamente la propria presenza sul posto di lavoro in diverse giornate e sia stato scoperto grazie a controlli effettuati dal datore per mezzo di un’agenzia investigativa.
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