Fallimento: differenza tra inventario e magazzino su quantità e qualità non sul valore dei beni
Pubblicato il 28 marzo 2011
La Corte di cassazione, con la sentenza
5572 depositata il 9 marzo 2011, interviene nell’ambito del fallimento di una Srl e chiarisce che è nei poteri del Fisco effettuare un riscontro tra i beni registrati nell'inventario con quelli presenti nel magazzino, o nei luoghi nei quali il contribuente esercita la propria attività, ma il confronto deve essere eseguito, perché sia applicabile la presunzione di cessione ai fini Iva, sull'individuazione dei singoli beni e non sul mero valore attribuito loro.
Pertanto, è illegittimo il raffronto eseguito dall'ufficio sulla base non dei singoli beni, ma della differenza del valore attribuita loro in tempi e con criteri diversi.
Nel caso, l’inventario della fallita era basato sul valore dei beni e si discostava dall’inventario della curatela in quanto una parte dei beni era inclusa in un contratto d'affitto d'azienda e la parte restante era stata inventariata diversamente dall’azienda e dal curatore fallimentare. Quest’ultimo aveva inventariato la merce secondo il possibile realizzo da vendita fallimentare, la Srl secondo il prezzo d'acquisto storico.