La sentenza che dichiara il fallimento costituisce condizione obiettiva di punibilità del reato di bancarotta fraudolenta.
Così, ai fini della decorrenza del termine della prescrizione, quest’ultimo decorre dalla data della predetta sentenza.
E la competenza territoriale, appartiene al giudice del luogo nel quale si verifica tale condizione.
E’ quanto si apprende dall’informazione provvisoria n. 3 depositata il 14 febbraio 2017, con cui la Quinta sezione penale di Cassazione anticipa di aver risposto alla questione lei sottoposta in materia di bancarotta fraudolenta per distrazione pre-fallimentare.
Nel dettaglio, la Suprema corte doveva chiarire se la sentenza dichiarativa di fallimento andasse qualificata, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, come elemento costitutivo del reato o come condizione obiettiva di punibilità.
Si resta in attesa del deposito integrale della sentenza e delle relative motivazioni, importanti in quanto, da quanto si desume dalla nota, è stato ribaltato l’orientamento finora prevalente sulla questione.
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