Fabbricato da demolire. Disciplina fiscale variabile
Pubblicato il 01 agosto 2014
A seguito delle diverse interpretazioni sulla disciplina tributaria della
cessione di immobili destinati alla demolizione, nel
question time che si è tenuto in Commisisone Finanze della Camera, il sottosegretario all’Economia, Enrico Zanetti, ha sciolto il nodo che da tempo interessa tale fattispecie di immobili, che vicendevolmente sono stati inquadrati, a volte, come aree edificabili ed, altre, come fabbricati.
L’occasione è stata accolta dal Governo per specificare che per la corretta definizione della disciplina fiscale da applicare all’immobile in corso di demolizione è necessario procedere con una valutazione specifica per ciascun caso. Non è possibile, infatti, fissare dei criteri generali nonostante le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità.
In diverse occasioni la Cassazione ha qualificato tale fattispecie come una cessione di fabbricato e non di area, ma per l’Amministrazione finanziaria tale conclusione non è considerata accettabile dato che la Corte per formularla avrebbe fatto riferimento a valutazioni eseguite dagli uffici sulla base di elementi presuntivi.
Secondo l’Agenzia è da far prevalere, invece, la tesi della considerazione del fabbricato da demolire in termini di area edificabile.
Doppio binario
Con la risposta al question time, dunque, il Governo tenta di far chiarezza sull’argomento ammettendo una sorta di “doppio binario”.
Pertanto, la cessione di un fabbricato da demolire da parte di un privato deve essere considerata come cessione di area edificabile, ed è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Ai fini Iva, invece, ci si deve basare sulla situazione oggettiva alla cessione, che porta a considerare il fabbricato in corso di demolizione come tale. In altri termini, la fattispecie si inquadra nell’ambito della cessione di fabbricato e non come una cessione di area edificabile.