Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anpal, con circolare congiunta prot. n. 10569 del 28 agosto 2018, hanno fornito chiarimenti in merito all’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale.
Ai cittadini extraUE, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, è richiesta la dimostrazione del requisito della residenza ai fini dell’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro.
Inoltre, i lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che hanno perso il lavoro, anche per dimissioni, possono dichiarare lo stato di disoccupazione ed usufruire dei servizi dei Centri per l’Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.
Decorso tale termine, trovano applicazione i requisiti reddituali dell'articolo 29, comma 3 lett. b) del T.U. Immigrazione, per cui l'eventuale successivo rinnovo del permesso di soggiorno potrà richiedersi anche qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.
Per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini dell’iscrizione anagrafica e, come chiarito dall’Anpal con nota prot. n. 6202 del 23 maggio 2018, in considerazione del carattere di lex specialis che il D.Lgs. n. 142/2015 assume con riferimento a questa specifica categoria di soggetti vulnerabili, “il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego- previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 - per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale”.
Tale interpretazione appare coerente con la possibilità, riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo.
Quindi, a tali soggetti va consentito l’accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego, rispetto a cui il rilascio della dichiarazione immediata di disponibilità è un passaggio utile per la profilazione qualitativa, la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e l’attivazione della persona nella ricerca di un nuovo lavoro.
La circolare si conclude ricordando che l’INPS, con messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017, ha reso noto di aver aggiornato il software Uniemens per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale numerico provvisorio per cui i datori di lavoro possono trasmettere le denunce individuali direttamente con il codice fiscale numerico provvisorio assegnato ai richiedenti protezione internazionale.
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