Export merci al riparo dalle frodi
Pubblicato il 31 marzo 2008
La dimostrazione dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato per i fornitori che operano con l’estero è la causa più diffusa di contenzioso tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Sulla base delle pronunce della Corte di Giustizia europea, tra le quali spicca la sentenza della causa C-271/06 del 21 febbraio 2008, si offre una disamina delle regole per l’export che metta al riparo dalle frodi e dal contenzioso sulla non imponibilità Iva. La Corte di Giustizia, pur affidando agli Stati membri il compito di stabilire le regole per l’applicazione dell’esenzione, sottolinea la necessità di salvaguardare i principi generali dell’ordinamento comunitario tra i quali quelli della certezza del diritto, di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento. Dunque, sono giustificati gli obblighi rigorosi che ricadono sui fornitori, ma in presenza di una frode attuata da terzi e della buona fede del fornitore (che dimostra di aver utilizzato tutta la diligenza di un commerciante avveduto) non può essere negato, per quest’ultimo, il diritto all’esenzione Iva sulle cessioni.