Expo 2015, padiglioni ceduti senza Iva

Pubblicato il 21 gennaio 2016

Il trattamento fiscale relativo allo smantellamento dei padiglioni espositivi realizzati in occasione dell'Esposizione universale, che si è tenuta a Milano nel 2015, è oggetto della prima circolare dell'Agenzia delle Entrate del nuovo anno.

L'Agenzia chiarisce anche come comportarsi nel caso in cui i partecipanti ufficiali dell'Expo 2015 decidano di cedere, gratuitamente o a titolo oneroso, i padiglioni e i beni acquistati/importati, che sono stati utilizzati durante la manifestazione.

Cessioni da parte dei partecipanti ufficiali

Il chiarimento reso nella circolare n. 1/E/2016 del 20 gennaio è che le cessioni dei padiglioni di Expo 2015 e dei beni impiegati per la loro realizzazione sono fuori campo Iva, in quanto tali cessioni sono riconducibili alla sfera istituzionale del partecipante ufficiale.

Appurato, infatti, che tali beni siano stati acquisiti legittimamente con il regime della non imponibilità (articolo 10 comma 5 dell’accordo Bie), riservato per gli acquisti in ambito istituzionale, allora anche la loro successiva cessione deve seguire lo stesso regime.

Le cessioni che non rilevano ai fini Iva vanno, comunque, assoggettate all'imposta di registro e se la cessione dei beni avviene sulla base di un contratto scritto si applica l’aliquota del 3%, mentre in caso di cessione gratuita la stessa sarà sottoposta a imposta di donazione.

Per gli espositori non ufficiali si deve verificare caso per caso se la cessione dei padiglioni rientri nell'ambito della sfera istituzionale o commerciale.

Infatti, nel caso di cessioni di padiglioni effettuate dai partecipanti non ufficiali, che esercitano in via esclusiva, o prevalente, attività commerciali o che abbiano forma societaria, la stessa cessione sconta l'Iva ordinaria.

Smantellamento padiglioni

Lo smantellamento dei padiglioni si configura come una prestazione di servizio che si qualifica ai fini Iva territorialmente tra i servizi relativi a un’attività fieristica.

Le prestazioni di servizio di smontaggio sono territorialmente rilevanti in Italia solo nel caso in cui la prestazioni viene realizzata nei confronti di un soggetto passivo in Italia oppure nei confronti di un privato: in tal caso sono sottoposte al regime del reverse charge.

Se, invece, tali prestazioni vengono svolte nei confronti di un soggetto passivo estero l’operazione è fuori campo Iva.

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