L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 84 del 3 luglio, con la quale istituisce i codici tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori, delle rate di finanziamento agevolato relativamente agli eventi sismici del 2016 (articolo 5, comma 5, del Dl 17 ottobre 2016, n. 189) e agli eventi calamitosi (articolo 1, comma 424, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
Pertanto, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta suddetto, si istituisce rispettivamente, il codice tributo “6878” e il “6879”.
I codici sono così denominati:
"6878" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - sisma centro Italia - art. 5, comma 5, d.l. 17 ottobre 2016, n. 189";
"6879" denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori della rata di finanziamento agevolato - eventi calamitosi – art. 1, comma 424, legge 28 dicembre 2015, n. 208".
Entrambi i codici tributo, nel modello F24 vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Come “anno di riferimento”, va riportato quello cui si riferisce la rata di rimborso del finanziamento.
Gli stessi codici della risoluzione 84/E/2017 dovranno essere utilizzati anche per la restituzione da parte dei soggetti finanziatori degli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata.
In questo caso, l'importo da restituire verrà indicato nella colonna "importi a debito versati" del modello F24. Nel campo "anno di riferimento", è indicato l'anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento agevolato, nel formato "AAAA".
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