Eventi alluvionali, istruzioni per la sospensione degli adempimenti INAIL

Pubblicato il 24 luglio 2023

Con la circolare 24 luglio 2023, n. 33, l’Inail fornisce le indicazioni operative in merito alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti dei premi nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023.

Il decreto Alluvioni ha espressamente previsto interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ivi inclusa la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nei territori di cui all’allegato 1 del medesimo decreto legge.

Sospensione degli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria

La sospensione relativa agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria trova applicazione per i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 per i soggetti con la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 del sopra citato decreto.

NOTA BENE: I versamenti sospesi devono essere effettuati - senza l’applicazione di sanzioni e interessi - in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

Destinatari

La sospensione è prevista per i datori di lavoro privati nonché per i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e trova applicazione esclusivamente per le posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

ATTENZIONE: Con la posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla sede operativa ovvero alla sede in cui è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.

Si escludono i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Altresì, si specifica che:

Versamenti sospesi

I versamenti sospesi sono i seguenti:

Si specifica che non potrà essere rimborsato quanto già versato.

Modalità di sospensione

I soggetti interessati alla fruizione della sospensione dovranno trasmettere apposita comunicazione tramite il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali” entro il 20 novembre 2023.

Il suddetto servizio - disponibile dal 25 luglio 2023 - è accessibile dal menù “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.

I codici di agevolazione sono:

Modalità di versamento dei premi sospesi

Il versamento dei premi sospesi dovrà essere indicato nel modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi con il numero di riferimento "999269”.

Per il riavvio dei piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie, nel modello F24, deve essere indicato il numero di riferimento “80000x” comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.

Rilascio del DURC on line

La sospensione dei pagamenti - in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 - rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, in base al quale la regolarità sussiste nei casi di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

Sospensione delle attività dell’Agente della Riscossione e proroga dei termini e delle scadenze della definizione agevolata

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha precisato le seguenti misure:

Ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi

È sospeso il termine di 30 giorni per la presentazione dei seguenti ricorsi amministrativi:

Tale sospensione decorre dal 1° maggio 2023 e fino al 31 luglio 2023.

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