La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17119 del 25 agosto 2015, ha confermato che la mancata presentazione delle denunce mensili all’INPS configura evasione contributiva.
D’altra parte, il principio affermato in termini generali dalla giurisprudenza della stessa Corte è che l’omessa o infedele denuncia mensile, all'Istituto previdenziale, dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate integri di per sé l’evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva.
L’omessa o infedele denuncia porta, infatti, a presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati al fine di non versare i contributi e/o i premi dovuti, per cui grava sul datore inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione dell’avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (Cass. 25.06.12 n. 10509 e 27.12.11 n. 28966).
Quanto sopra a maggior ragione nel caso di specie in cui risultava che la presentazione dei modelli DM10 era stata omessa per periodi particolarmente lunghi (superiori ai tre anni) e che erano di conseguenza state omesse le denunce riepilogative annuali mod. 770.
Il comportamento del datore obbligato è stato, quindi, correttamente ricondotto dall’INPS alla fattispecie più grave dell’evasione, in quanto nella sostanza il credito relativo ai vari periodi di contabilizzazione è rimasto ignoto all’Istituto e sottratto ad ogni verifica.
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