Il Diritto dell’Unione europea – ed in particolare la Direttiva 2001/29/CE art. 5 paragrafo 2, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e diritti connessi alla società dell’informazione – osta ad una normativa nazionale che, da un lato, subordini l’esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata (copyright) in capo ai produttori ed agli importatori di apparecchi e di supporti destinati ad uso estraneo alla copia privata, alla conclusione di accordi tra un Ente (nella specie SIAE) avente monopolio legale della rappresentanza degli interessi degli autori delle opere, ed i debitori del compenso o le loro associazioni di categoria. Mentre d’altro lato, stabilisca che il rimborso di detto prelievo, ove questo sia stato indebitamente versato, possa essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 22 settembre 2016 – C 110/2015, chiamata, in via pregiudiziale, a pronunciarsi - nell'ambito di varie controversie insorte tra alcune società che producono e commercializzano computer, telefoni cellulari, macchine fotografiche e supporti di registrazione vari, ed il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché la società italiana degli autori ed editori (c.d. SIAE) – in merito all’”equo compenso” che deve essere versato, tramite SIAE, agli autori delle opere dell’ingegno per la riproduzione privata, per uso personale, di tali opere.
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