ETS: utilizzo di statuti standard per Enti non aderenti alle reti

Pubblicato il 06 giugno 2024

Con la nota del 4 giugno 2024, n. 8301, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo degli statuti standard da parte di Enti del Terzo settore non aderenti alle reti associative proponenti.

In particolare, il Ministero del Lavoro ha riscontrato un quesito riguardante la possibilità di utilizzare i modelli standard tipizzati di statuto di cui all’ articolo 47, comma 5, Codice del Terzo settore da parte di enti non aderenti alle reti associative proponenti e se gli stessi possano comunque usufruire della riduzione dei termini procedimentali previsti dall’articolo sopracitato.

Termini procedurali ordinari

L'articolo 47, comma 3, chiarisce che l’ufficio del RUNTS fissa il termine procedimentale in 60 giorni, entro il quale può esprimersi su un’istanza di iscrizione degli enti del Terzo settore.

L’ufficio può:

In caso di richiesta di rettifica o integrazione, l'ufficio ha ulteriori 60 giorni dalla ricezione dei documenti corretti per adottare il provvedimento finale.

Riduzione dei termini procedimentali statuti standard

Il comma 5, dell'articolo 47 invece, prevede una riduzione dei tempi procedimentali se gli atti costitutivi e gli statuti sono redatti nel rispetto dei modelli standard tipizzati, predisposti dalle reti associative e approvati con decreto dell'amministrazione competente.

L’utilizzo di modelli standard già approvati dall’amministrazione competente limita la possibilità degli istruttori dell’ufficio del RUNTS di rilevare che lo statuto sottoposto alla verifica sia conforme alle norme del Codice, dovendo, invece, gli stessi verificare la mera regolarità formale e la completezza della documentazione presentata.

I modelli standardizzati di statuto

I modelli standardizzati di statuto aiutano gli enti aderenti a redigere i propri statuti (tenendo conto delle caratteristiche e delle esigenze dei propri associati) e a beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali per l'iscrizione al RUNTS.

Il parere del Ministero

Seppure gli statuti standard sono creati dalle Reti ad uso dei rispettivi aderenti, non si esclude la possibilità che enti non associati possano utilizzarli e mutarli autonomamente adattandoli alle proprie esigenze e rimuovendo eventuali riferimenti specifici alla Rete nella formulazione del proprio statuto.

Al riguardo, però, laddove enti utilizzino detti modelli di statuto, ancorché non aderenti alla Rete di riferimento, potrebbe accadere di incappare in espressi o ingannevoli richiami alla Rete con cui non sussiste un effettivo rapporto di adesione, risultando, conseguentemente necessaria una verifica approfondita da parte degli uffici.

Conseguentemente, in ragione della libertà con la quale gli enti non aderenti ad una rete potrebbero utilizzare i modelli, piuttosto che modificarli, anche in maniera quasi del tutto conforme al testo originario, ciò non consente all’ente utilizzatore di accedere alla riduzione dei tempi procedimentali e alla delimitazione dei poteri istruttori della P.A., che il legislatore ha individuato proprio come misura di particolare favore nei riguardi delle Reti, riconoscendone il ruolo.

La conoscibilità dei modelli

I modelli di statuto predisposti dalle Reti associative sono pubblicamente disponibili sul sito ministeriale e accessibili anche agli enti non affiliati.

Nonostante ciò, il Ministero comunque sottolinea che la conoscibilità dei modelli di statuto da parte di enti non affiliati, pur non dando luogo, in caso di utilizzo, alla riduzione dei tempi procedimentali legati alla presentazione di un’istanza di iscrizione o di deposito di una variazione statutaria, è in grado, nel medio periodo, di produrre, anche se indirettamente, effetti.

Se un ente non affiliato utilizzasse una formulazione contenuta in un modello standardizzato e questa fosse contestata dall’ufficio amministrativo preposto, l'ente potrà rilevare detta evenienza all'Amministrazione procedente che sarà tenuta rivedere la propria posizione oppure riaffermarla, anche se, in tal caso, dovrà fornire una motivazione dettagliata delle ragioni specifiche per cui non debbano ritenersi sufficienti sul punto le argomentazioni addotte.

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