ETS, parità di diritti tra le categorie di associati

Pubblicato il 01 dicembre 2021

Con la nota n. 18244 del 30 novembre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato alcuni aspetti relativi alla disciplina degli ETS, con specifico riguardo all’ordinamento e all’amministrazione degli ETS, all’apporto del volontariato e al ruolo delle reti associative nell’ambito della procedura di iscrizione al nuovo RUNTS.

Nello specifico, il MLPS si è soffermato maggiormente in merito agli ETS costituiti in forma associativa, al venir meno di uno o più componenti dell’organo di amministrazione, nonché dell’istituto della cooptazione previsto per le società di capitali dall’art. 2386 cod. civ.

ETS, il principio della democraticità

Nell’ambito degli Enti del Terzo Settore, a differenza delle società di capitali, risulta prevalente la tutela del principio di democraticità rispetto all’esigenza di garantire la continuità della gestione. L’organo amministrativo, infatti, rappresenta l’espressione della volontà dell’assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell’intero corpo associativo. Laddove si ricorresse a tale istituto, invece, fino all’eventuale ratifica dell’assemblea (che potrebbe intervenire anche diversi mesi dopo l’insediamento), gli amministratori cooptati avrebbero i medesimi poteri di quelli eletti.

ETS, ricorso alla cooptazione

Nel documento di prassi in commento, il MLPS esclude che per le associazioni ETS si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti.

Il ricorso alla cooptazione, invece, risulterebbe possibile nelle fondazioni mediante un’espressa disposizione statuaria, compatibile con l’atto di fondazione. In mancanza, risulterebbe applicabile l’art. 25 cod. civ. che demanda all’Autorità governativa la nomina e la sostituzione degli amministratori o dei rappresentati, quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi.

ETS, categorie di soci con diritti sociali limitati

Altro aspetto approfondito dal MLPS riguarda l’opportunità, per le associazioni ETS, di prevedere negli statuti o nei regolamenti attuativi, categorie di soci con diritti sociali limitati. In via generale, i principi inderogabili di democraticità, pari opportunità e uguaglianza di tutti gli associati impongono agli ETS di tipo associativo di garantire a qualunque associato, la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e alla composizione degli organi sociali.

In definitiva, la differenziazione degli associati in categorie può essere effettuata in considerazione, ad esempio, del maggior impegno, anche economico, di alcuni associati rispetto alla generalità, oppure della tipologia di attività da svolgere. Tuttavia, non può comportare in capo a chi non appartenga ad esse una riduzione o una limitazione dei diritti associativi di partecipare alle decisioni e concorrere alla determinazione degli indirizzi dell’ente.

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