Estrazione dei carburanti dai depositi fiscali: regole antifrode

Pubblicato il 15 febbraio 2018

Il 13 febbraio 2018, il MEF ha firmato il decreto che rende operative le norme introdotte dalla legge di Bilancio in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali.

Nello specifico, il decreto ministeriale, che attende di essere pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale”, recepisce le disposizioni aventi carattere principalmente antifrode che si applicano alla benzina e al gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, oltre che agli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare.

La Legge n. 205/2017, con riferimento ai suddetti carburanti, ha sancito che: nel caso di estrazione da un deposito fiscale o da un deposito di destinatario registrato, qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra UE o extra UE), l’accisa e l’IVA sono dovute con pagamento mediante modello F24, senza diritto a compensazione.

Il Dm 13 febbraio 2018 definisce, in particolare, il campo di applicazione, i criteri di affidabilità e come prestare idonea garanzia ai fini dell’esonero, oltre che le modalità di comunicazione dei dati relativi al versamento dell’IVA al gestore del deposito.

Prestazione di idonea garanzia

Con riferimento alla prestazione della garanzia si specifica che quest’ultima, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio, è prestata sotto forma di:

Per quanto riguarda le PMI, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o dalle cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti nell’apposito albo.

Per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, risultante dall’ultimo bilancio consolidato, invece, è ammessa la diretta assunzione, da parte della società capogruppo o controllante, dell’obbligazione di integrale restituzione della somma da versare all’Amministrazione finanziaria.

La garanzia deve essere prestata a favore dell’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e consegnata in copia al gestore del deposito fiscale. E deve avere una durata pari a 12 mesi dall’immissione in consumo dei beni dal deposito fiscale per un importo corrispondente all’IVA dovuta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy