Dopo le importanti novità in materia di depositi IVA apportate dal Dl 193/2016, a cui hanno fatto seguito le disposizioni attuative adottate con il Dm 23 febbraio 2017. L’Agenzia delle Entrate torna sull’argomento, con la risoluzione n. 5/E/2018, per specificare alcuni aspetti relativi alla disciplina della garanzia, al fine di consentire l'applicazione del reverse charge al momento dell'estrazione dei beni nel caso di immissione in libera pratica del bene con introduzione dello stesso nel deposito IVA.
Si chiede di sapere se rientra nelle ipotesi di esenzione dalla prestazione della garanzia prevista dall’articolo 50-bis, comma 6, del DL 331/1993, il caso in cui l’operatore che effettua l’estrazione dei beni coincida con quello che si è occupato dell’immissione in libera pratica nello stesso deposito.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le novità sulla disciplina dei depositi IVA si applicano a decorrere dal 1° aprile 2017.
Le novità più importanti riguardano l’estrazione dei beni (momento di esigibilità dell’imposta), che ora segue regole diverse in base alla provenienza delle merci: l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione ed è versata (in suo nome e per suo conto) dal gestore del deposito. Unica eccezione a questa regola, fanno le ipotesi dei beni introdotti per effetto di un acquisto intracomunitario e quella dei beni immessi in libera pratica.
Per questi ultimi, è previsto che per poter assolvere l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile chi effettua l’estrazione deve prestare garanzia.
Su questo punto si inserisce il chiarimento della risoluzione n. 5 del 2018, che tiene conto del fatto che il decreto attuativo delle nuove disposizioni prevede delle eccezioni. Esso, infatti, elenca, alcuni requisiti di affidabilità che consentono di applicare il reverse charge, al momento dell’estrazione, senza garanzia e i casi in cui tali requisiti si considerano presunti, con conseguente esenzione dalla garanzia.
Tra questi vi è quello che risulta sussistente al caso prospettato in interpello, ossia:
il soggetto che estrae i beni coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA.
Per tali ragioni, conclude la risoluzione n. 5/2018, non occorre prestare garanzia per il pagamento dell'IVA se il soggetto che estrae i beni dal deposito è lo stesso soggetto che li aveva introdotti a seguito di importazione da paesi extraUe.
Pertanto, il soggetto che versa nella suddetta ipotesi, nel momento in cui estrae i beni, può applicare il reverse charge senza dover prestare la garanzia “in uscita”. Ciò, in quanto chi estrae i beni dal deposito, essendo lo stesso soggetto che ha effettuato l’introduzione, ha già prestato garanzia “in entrata”.
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