Estorsione a carico del datore che abbassa i diritti del lavoratore minacciando il licenziamento
Pubblicato il 08 febbraio 2012
La Seconda sezione penale di Cassazione, con la sentenza
4290 del 1° febbraio 2012, ha ribadito come integri il delitto di estorsione la condotta posta in essere dal datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta rispetto alla domanda, costringa con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate e, più in generale, condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.