In ipotesi di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto alla riduzione va riferito a tutti i costi sostenuti dal consumatore in relazione al contratto di credito.
Tale riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
E' quanto puntualizzato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, nel giudicare fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Torino relativa all'articolo 11-octies, comma 2, del Decreto legge n. 73/2021, nella parte in cui limitava ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore.
Si tratta della disposizione concernente i contratti di credito conclusi dopo l’entrata in vigore della disciplina attuativa della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell’entrata in vigore della Legge n. 106/2021, di conversione del Dl Sostegni bis.
La stessa è stata censurata per violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e, in particolare, dell’art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva, come interpretato dalla Corte di giustizia con sentenza del 2019, pronunciata relativamente alla causa C-383/18.
Decisione, quest'ultima, in cui i giudici europei avevano puntualizzato che il diritto alla riduzione deve riferirsi a tutti i costi sostenuti dal consumatore e che la riduzione deve operare in proporzione alla minore durata del contratto, conseguente alla restituzione anticipata.
Il diritto del consumatore alla riduzione dei costi, in definitiva, non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto, ma va riferita a tutti i costi sostenuti.
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