I benefici previdenziali previsti in favore dei lavoratori esposti all’amianto, contenuti nell'art. 13, co. 8, della L. n. 257/1992, sono stati estesi, a decorrere dall'anno 2018, anche ai lavoratori che abbiano prestato la loro attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie. La novità deriva dall’art. 1, co. 247, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), che ha concesso a tal fine risorse finanziarie per un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2018.
Le istruzioni operative per l’applicazione della citata norma, sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 119 del 19 agosto 2019.
Il beneficio, operativo dal 1° gennaio 2018, si rivolge soggetti che abbiano prestato, per almeno dieci anni, anche non consecutivi, attività lavorativa nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie.
Per detti periodi di lavoro, il lavoratore ha diritto a una rivalutazione agevolata sia ai fini del diritto che della misura della pensione. Dunque:
Il beneficio è riconosciuto al momento della liquidazione della pensione, anche in presenza del cumulo dei periodi assicurativi, nonché della pensione “quota 100”.
Per conseguire la pensione con il riconoscimento del beneficio, gli interessati devono presentare, unitamente alla domanda di pensione, la documentazione attestante lo svolgimento dell’attività lavorativa dipendente nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione di fibre ceramiche refrattarie per il periodo indicato dalla norma.
In particolare, in fase di compilazione e trasmissione della domanda di pensione, è necessario selezionare, nella sezione “Dichiarazioni”, sotto la voce “Richieste aggiuntive”, la seguente tipologia di beneficio:
Infine, la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione del datore di lavoro, resa su un apposito modello (AP138) predisposto dall’INPS, attestante i periodi di svolgimento delle attività nei reparti di produzione degli stabilimenti di fabbricazione in argomento resi alle proprie dipendenze, con indicazione del contratto collettivo applicato, del livello di inquadramento attribuito, e delle mansioni svolte.
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