Estesa l’efficacia del giudicato alle altre annualità se il fatto comune è decisivo per entrambe le cause

Pubblicato il 17 settembre 2010

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19615 depositata il 16 settembre 2010, affronta una questione tutt’altro che risolta all’interno dell’ordinaria giurisprudenza, estendendo l’effetto dell’accertamento su un fatto compiuto da una sentenza passata in giudicato anche ad altri periodi d’imposta.

Il caso di specie riguarda sovente i controlli fiscali che vengono effettuati nei confronti di contribuenti riguardanti diversi periodi d’imposta. Le eventuali rettifiche che riguardano gli stessi fatti ripetutisi in più anni, vengono riportate su singoli atti di accertamento che sono notificati in momenti differenti a seconda dell’anno a cui si riferiscono. Nel caso dovesse sorgere un contenzioso, ogni singolo avviso diventa oggetto di procedimento e se dovesse essere emessa una sentenza definitiva per uno solo di essi, la parte che risulta vincente avrebbe tutto l’interesse a far estendere l’efficacia del giudicato anche a tutti gli altri procedimenti analoghi.

La Suprema Corte, con l’ordinanza in oggetto, ha voluto ribadire la possibilità dell’estensione del giudicato per gli altri periodi d’imposta. Il tutto, però, ad una condizione: l’accertamento dei fatti giudicati deve riguardare un aspetto fondamentale e decisivo di entrambe le cause. Cioè, si è voluto estendere anche alla materia tributaria il consolidato orientamento secondo cui trattandosi di due giudizi tra le stesse parti che hanno ad oggetto lo stesso negozio, l’accertamento di una questione di fatto o di diritto che è comune ad entrambi i giudizi non necessita di essere nuovamente verificato nell’ambito dell’altro procedimento pendente.

Fino a poco tempo fa, era prevalente, invece, la tesi opposta secondo cui si doveva privilegiare l’autonomia di ciascun periodo d’imposta. L’estensione del giudicato anche in materia di Iva è stata poi riportata anche di fronte alla Corte di Giustizia Ue, visto il presupposto secondo cui l’efficacia del giudicato è contrario all’applicazione del diritto comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto.

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