Con la circolare n. 26/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. "esterometro"). Come noto, dallo scorso 1° luglio 2022 sono entrate in vigore le novità di cui all’articolo 1 comma 3-bis del DLgs. n. 127/2015, così come recentemente modificato dal decreto cd. “Semplificazioni fiscali”. La trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, a decorrere dal 1° luglio, riguarda i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero quelle certificate da una fattura elettronica nonché quelle, non superiori a 5 mila euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia di certo assumono rilievo quelli riguardanti l’ambito soggettivo. La trasmissione dei dati coinvolge, infatti, non solo le operazioni tra operatori economici ma anche le operazioni con i privati consumatori, a condizione però che per queste ultime il corrispettivo sia certificato tramite fattura o altro documento. Ciò in quanto la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è estera. Interessati dall’adempimento anche i contribuenti forfetari e gli enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore); tuttavia, per la generalità degli enti non commerciali l'esterometro riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell'ente.
Ulteriori puntualizzazioni del fisco hanno riguardati i diversi aspetti della compilazione del file XML. Appare utile evidenziare che nella compilazione dei campi obbligatori (si pensi alla «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione») occorrerà mantenere una certa “coerenza” tra i dati presenti nel documento emesso “extra SdI” e quelli riportati nel file XML da trasmettere. Sarà comunque possibile valorizzare il campo 2.2.1.4 <Descrizione> riportando - in via semplificativa - la parola "beni" ovvero "servizi" o le parole "beni e servizi", rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa/documento ricevuto. Importante, poi, la precisazione fornita in merito alle operazioni con San Marino: il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica dall’operatore sammarinese deve trasmettere a SdI un file TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità. Così come appare importante sottolineare che il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce violazione “autonoma” rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (art. 11, comma 2-quater del DLgs. n. 471/97).
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