Assonime, con la circolare n. 26 del 13 dicembre 2018, illustra il nuovo adempimento comunicativo, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019, che consiste nell'obbligo, a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, di trasmettere mensilmente per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.
Nello specifico, si tratta del cosiddetto “esterometro”, ossia la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni, sia attive che passive, intercorse tra soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano e soggetti esteri, che nasce come diretta conseguenza dell’obbligo della fatturazione elettronica previsto per il prossimo 1° gennaio.
Questo nuovo adempimento, introdotto proprio a partire dal primo gennaio 2019, ha come fine quello di mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria tutte quelle informazioni relative alle operazioni attive e passive intercorse con l’estero.
La comunicazione deve essere trasmessa nell’ipotesi in cui le operazioni non siano documentate con fatture elettroniche ovvero con bollette doganali.
Assonime, nel soffermarsi sul presupposto soggettivo della nuovo adempimento, ricorda che sono obbligati a procedere con la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere i soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Pertanto si considerano soggetti obbligati i soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dello Stato italiano.
Viceversa, si considerano esonerati dall’obbligo di invio dell’esterometro all’Agenzia delle Entrate tutti quei soggetti esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica (come per esempio, i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario, ossia soggetti con ridotto volume d’affari).
Inoltre, sono esclusi dall’inviare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere anche i soggetti esteri, comunitari e non, identificati in Italia, essendo anch’essi non tenuti ad emettere le fatture elettroniche.
Si ricorda, inoltre, nella circolare n. 26/2018 che nell’ipotesi in cui per le operazioni transfrontaliere si sia in ogni caso proceduto con l’emissione della fattura elettronica oppure sia stata emessa una bolletta doganale, non sussiste l’obbligo di procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni.
Ciò, in quanto, in tali circostanze, è evidente che l’Agenzia è già in possesso dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere effettuate.
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