Con messaggio n. 322 del 23 gennaio 2018, l’INPS ha annullato e sostituito il messaggio n. 142/2018, nulla rettificando in merito ai riflessi dell’estensione della definizione agevolata sulla normativa relativa alla verifica della regolarità contributiva (c.d. DURC on line).
Il nuovo messaggio ha modificato, invece, le istruzioni relative alle modalità di accesso alla definizione agevolata per:
Più nello specifico è stato chiarito che, relativamente ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 che non siano già stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto legge n. 193/2016 ed ai carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla precedente definizione in assenza di regolarità dei pagamenti al 31 dicembre 2016, l’Agente della Riscossione comunica al contribuente:
Il contribuente, ai fini della definizione, è tenuto a pagare:
Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, entro il 31 luglio 2018, delle rate dovute in conto a precedenti dilazioni comporterà l’improcedibilità della nuova istanza di definizione agevolata, quindi la mancata ammissione alla stessa.
Per quanto concerne, invece, i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, il messaggio n. 322/2018 spiega che l’iter della nuova definizione prevede:
In riferimento ai soli carichi affidati all’Agente dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la nuova definizione, nel caso di carichi interessati da dilazione, può essere esercitata dal contribuente anche se non risultino adempiuti tutti i versamenti rateali relativi alle dilazioni in essere in deroga alle disposizioni sulla precedente definizione.
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